R.E.F. Polizia di Stato

DiabloVI ◉ 15 April 2025



RIFORMA ECONOMICA e FINANZIARIA
DELLA POLIZIA DI STATO



CAPO I
“DISPOSIZIONI GENERALI”


ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. La presente legge introduce disposizioni in materia economica e finanziaria per la Polizia di Stato, con l’obiettivo di garantire una gestione più efficiente delle risorse e una migliore valorizzazione del personale.

2. La legge tratta i seguenti punti:

    a) l’introduzione di bonus sullo stipendio per specifiche funzioni e incarichi;

    b) l’introduzione del conto istituzionale della Polizia di Stato;
    c) la riforma degli stipendi istituzionali, in seguito alla pubblicazione in gazzetta
        del 16 marzo 2025 riguardante la quinta edizione del regolamento della Polizia
        di Stato.



CAPO II
“BONUS SULLO STIPENDIO”

 

ARTICOLO 2 - INTRODUZIONE DEI BONUS STIPENDIALI

1. Agli operatori della Polizia di Stato che ricoprono determinati incarichi e che posseggono deleghe presso reparti e uffici dell’Istituzione è riconosciuto un bonus aggiuntivo sullo stipendio, secondo le seguenti disposizioni.

ARTICOLO 3 - IMPORTI DEI BONUS

1. I seguenti bonus sono riconosciuti agli operatori appartenenti ai reparti speciali:

    a) Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione: €2.000;

    b) Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza: €1.500;

    c) Gruppo Operativo Mobile: €1.500;

    d) Unità Operativa di Primo Intervento: €1.000;
    e) Servizio Polizia Scientifica: €1.000;
    f) Unità Medica di Polizia: €1.000.

2. I seguenti bonus sono riconosciuti agli operatori appartenenti ai reparti investigativi:

    a) Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali:
         €1.500;

    b) Sala Indagini: €1.000.
3. I seguenti bonus sono riconosciuti agli operatori possedenti di specifiche  denominazioni e deleghe presso l’Ufficio Logistico della Polizia di Stato:

    a) Rettorato della Scuola di Polizia: €2.000;

    b) Istruttore della Scuola di Polizia: €1.000;

    c) Comando Ufficio Logistico: €1.000;

    d) Delegato Ufficio Logistico: €500.

ARTICOLO 4 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI BONUS
1. Tutti i bonus riguardanti i reparti speciali e il possedimento di specifiche denominazioni e deleghe presso l’Ufficio Logistico della Polizia di Stato, elencati nell’articolo 3 comma 1 e 3, dovranno essere assegnati dal Ministro dell’Economia e Finanze.

2. Tutti i bonus riguardanti i reparti investigativi, elencati nell’articolo 3 comma 2, dovranno essere assegnati direttamente dal Comando Generale della Polizia di Stato attraverso l’utilizzo del conto istituzionale.
2. Il Comando Generale della Polizia di Stato, con preavviso al Ministro dell’Economia e Finanze, può decidere di non assegnare i bonus ad operatori che, nello svolgimento del loro incarico, hanno riportato risultati insufficienti o hanno svolto un operato scorretto e inadeguato.
3. Ogni operatore della Polizia di Stato potrà percepire un massimo di 2 bonus ad ogni stipendio ricevuto.



CAPO III
CONTO ISTITUZIONALE”

 

ARTICOLO 5 - INTRODUZIONE DEL CONTO ISTITUZIONALE

1. Il conto della Polizia di Stato, dal nome “PoliziaDiStato”, sarà accessibile soltanto dai Capi di Polizia, quindi Questore e Questore Vicario, e, in accordo con il Ministro dell’Economia e Finanze, da funzionari dirigenti o commissari designati dal Questore stesso.
2. Il conto appartenente alla Polizia di Stato riguardante il corpo della Polizia Penitenziaria rimarrà sotto la gestione del Ministro dell’Economia e Finanze.

ARTICOLO 6 - REGOLAMENTAZIONE DEL CONTO ISTITUZIONALE

1. Il saldo massimo accumulabile nel conto “PoliziaDiStato” è fissato a €500.000.

2. Il Ministro dell’Economia e Finanze dispone un finanziamento settimanale di €100.000 al conto “PoliziaDiStato”. Qualora il saldo massimo venga raggiunto, l’importo del finanziamento è ridotto in proporzione.

3. In caso di necessità, il Comando Generale della Polizia di Stato potrà richiedere un finanziamento aggiuntivo al Ministro dell’Economia e delle Finanze, concordando l'importo in base alle esigenze operative.

4. Le somme del conto potranno essere utilizzate esclusivamente per:

    a) l’erogazione dei bonus stipendiali riguardanti i reparti investigativi, seguendo le
         disposizioni dell’articolo 2 e 4 e dell’articolo 3 comma 2;

    b) il finanziamento di operazioni per la prevenzione e la repressione della
         criminalità;
    c) l’acquisto di medaglie (non dal valore di onorificenza della Repubblica, come
        disposto nella quinta edizione del regolamento della Polizia di Stato) presso
        l’azienda “Gioielleria”, da assegnare agli operatori della Polizia di Stato.

5. Ogni prelievo dal conto istituzionale dovrà essere documentato e archiviato.



CAPO IV
STIPENDI ISTITUZIONALI”


ARTICOLO 7 - RIFORMA DEGLI STIPENDI ISTITUZIONALI
1. Vista la pubblicazione in gazzetta della quinta edizione del regolamento della Polizia di Stato in data 16 marzo 2025, vengono riportati di seguito i nuovi stipendi assegnati agli operatori dell’Istituzione:
    a) Capi di Polizia:

        1) Questore: €15.000;

        2) Questore Vicario: €14.750.

    b) Funzionari Dirigenti:

        1) Dirigente Generale: €12.750;

        2) Dirigente Superiore: €12.500;

        3) Primo Dirigente: €12.250.

    c) Funzionari Commissari:

        1) Commissario Capo: €11.250;

        2) Commissario: €11.000;

        3) Vice Commissario: €10.750;

        4) Allievo Commissario: €10.500.

    d) Ruolo Ispettori:

        1) Sostituto Commissario: €9.750;

        2) Ispettore Superiore: €9.500;

        3) Ispettore Capo: €9.250;

        4) Ispettore: €9.000;

        5) Vice Ispettore: €8.750;

        6) Allievo Ispettore: €8.500.

    e) Ruolo Sovrintendenti:

        1) Sovrintendente Capo Coordinatore: €8.000;

        2) Sovrintendente Capo: €7.750;

        3) Sovrintendente: €7.500;

        4) Vice Sovrintendente: €7.250.

    f) Agenti e Assistenti:

        1) Assistente Capo Coordinatore: €7.000;

        2) Assistente Capo: €6.750;

        3) Assistente: €6.500;

        4) Agente Scelto: €6.250;
        5) Agente: €6.000.


CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI”

ARTICOLO 8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente legge entra in vigore due giorni dopo la pubblicazione in gazzetta.
2. Con l’entrata in vigore della presente legge, tutte le disposizioni in contrasto con esso sono abrogate.

 


 Firmato a Metropolis,
 presso gli uffici della Polizia di Stato,
 il giorno 6 del mese di aprile dell’anno 2025.


           Il Capo di Polizia                              Il Presidente del Senato
           
Questore Vicario,                                       Senatore della Repubblica,
 
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