Modifiche alla Costituzione in materia di attribuzioni al potere esecutivo.

next_year ◉ 02 April 2025

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE d'iniziativa dell'onorevole MATTEO SALVINI

TITOLO: Modifiche alla Costituzione in materia di attribuzioni al potere esecutivo.

PRESENTATA IL 2 APRILE 2025

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    PROPOSTA DI LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE

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Articolo 1

(Sostituzione dell’articolo 70 della Costituzione)

1. L’articolo 70 della Costituzione è così sostituito: «1. Il Governo è l'organo della Repubblica che detiene il potere Esecutivo e lo esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

2. Esso dispone della gestione dell'intera Pubblica Amministrazione, coordinandone l'attività, emanando direttive vincolanti per tutti gli enti e uffici pubblici e disponendo, con propri atti, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina del personale amministrativo.».


Articolo 2

(Introduzione dell’articolo 70.1 nella Costituzione)

1. È introdotto nella Costituzione l’articolo 70.1 con la seguente formulazione: «1. Il Governo dispone della prerogativa esclusiva di adottare il commissariamento straordinario di enti pubblici e ogni altro organismo di rilevanza pubblica, qualora sia ritenuto necessario per garantire il regolare funzionamento delle istituzioni, la tutela dell’interesse nazionale o il ripristino dell’ordine amministrativo.

2. Il commissariamento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata a maggioranza qualificata dei due terzi e comporta la sospensione degli organi ordinari dell’ente commissariato, la cui gestione è affidata a un Commissario straordinario nominato dal Governo e investito di tutti i poteri necessari per l’amministrazione dell’ente, ivi inclusa la facoltà di adottare provvedimenti con efficacia immediata.

3. La legge disciplina le modalità di esercizio della funzione commissariale, i termini di durata dei commissariamenti e le eventuali misure di riequilibrio amministrativo adottabili, assicurando l’effettività dell’azione pubblica e il rispetto del principio di buon andamento ed efficienza dell’amministrazione.».


Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. La presente entra in vigore decorsa la vacatio legis.

ID #608