Modifiche alla Costituzione in materia di attribuzioni al potere esecutivo.
next_year ◉ 02 April 2025CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE d'iniziativa dell'onorevole MATTEO SALVINI
TITOLO: Modifiche alla Costituzione in materia di attribuzioni al potere esecutivo.
PRESENTATA IL 2 APRILE 2025
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PROPOSTA DI LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE
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Articolo 1
(Sostituzione dell’articolo 70 della Costituzione)
1. L’articolo 70 della Costituzione è così sostituito: «1. Il Governo è l'organo della Repubblica che detiene il potere Esecutivo e lo esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
2. Esso dispone della gestione dell'intera Pubblica Amministrazione, coordinandone l'attività, emanando direttive vincolanti per tutti gli enti e uffici pubblici e disponendo, con propri atti, l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina del personale amministrativo.».
Articolo 2
(Introduzione dell’articolo 70.1 nella Costituzione)
1. È introdotto nella Costituzione l’articolo 70.1 con la seguente formulazione: «1. Il Governo dispone della prerogativa esclusiva di adottare il commissariamento straordinario di enti pubblici e ogni altro organismo di rilevanza pubblica, qualora sia ritenuto necessario per garantire il regolare funzionamento delle istituzioni, la tutela dell’interesse nazionale o il ripristino dell’ordine amministrativo.
2. Il commissariamento è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata a maggioranza qualificata dei due terzi e comporta la sospensione degli organi ordinari dell’ente commissariato, la cui gestione è affidata a un Commissario straordinario nominato dal Governo e investito di tutti i poteri necessari per l’amministrazione dell’ente, ivi inclusa la facoltà di adottare provvedimenti con efficacia immediata.
3. La legge disciplina le modalità di esercizio della funzione commissariale, i termini di durata dei commissariamenti e le eventuali misure di riequilibrio amministrativo adottabili, assicurando l’effettività dell’azione pubblica e il rispetto del principio di buon andamento ed efficienza dell’amministrazione.».
Articolo 3
(Disposizioni finali)
1. La presente entra in vigore decorsa la vacatio legis.