Modifiche alla Costituzione in materia di principio di non colpevolezza e definizione dell'amministrazione pubblica.
next_year ◉ 02 April 2025CAMERA DEI DEPUTATI
PROPOSTA DI LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE d'iniziativa dell'onorevole MATTEO SALVINI
TITOLO: Modifiche alla Costituzione in materia di principio di non colpevolezza, attribuzioni al ministro della difesa, garanzie giurisdizionali, difesa della patria e definizione dell'amministrazione pubblica.
PRESENTATA IL 2 APRILE 2025
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PROPOSTA DI LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE
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Articolo 1
(Sostituzione dell’articolo 18 della Costituzione)
1. L’articolo 18 della Costituzione è sostituito dal seguente: «1. La responsabilità penale è personale.
2. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
3. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.».
Articolo 2
(Introduzione dell’articolo 18.1 nella Costituzione)
1. È introdotto l’articolo 18.1 nella Costituzione, con la seguente formulazione: «1. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.».
Articolo 3
(Introduzione dell’articolo 14.4 nella Costituzione)
1. È introdotto l’articolo 18.1 nella Costituzione, con la seguente formulazione: «1. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
2. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso, né può essere assoggettato a una pena più grave di quella prevista al momento del fatto. Se la legge successiva prevede una disciplina più favorevole al reo, essa si applica retroattivamente.
3. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
4. Nel processo penale, in caso di dubbio sull'accertamento del fatto o sull'interpretazione della norma, si applica il principio nel dubbio a favore del reo.».
Articolo 4
(Sostituzione dell’articolo 84 della Costituzione)
1. L’articolo 84 della Costituzione è così sostituito: «1. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
3. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.».
Articolo 5
(Introduzione dell’articolo 84.1 nella Costituzione)
1. È introdotto l’articolo 84.1 nella Costituzione, con la seguente formulazione: «1. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
2. Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari e i funzionari ed agenti di polizia.».
Articolo 6
(Introduzione dell’articolo 37.1 nella Costituzione)
1. È introdotto l’articolo 84.1 nella Costituzione, con la seguente formulazione: «1. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
2. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.».
Articolo 7
(Sostituzione dell’articolo 82 della Costituzione)
1. L’articolo 82 della Costituzione è così sostituito: «1. Il Ministro della Difesa, Interni e Sicurezza è l'organo preposto alla tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza, nonché al coordinamento delle forze di polizia e delle forze armate.
2. Egli rappresenta la massima autorità gerarchica e disciplinare in ambito militare e sovraintende all'organizzazione, all'impiego e alla gestione delle forze armate e delle forze di polizia, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Il Ministro esercita la propria funzione in materia di forze di polizia rispondendo esclusivamente al Primo Ministro e in materia di forze armate rispondendo unicamente al Presidente della Repubblica.».
Articolo 8
(Disposizioni finali)
1. La presente entra in vigore decorsa la vacatio legis.