Modifiche alla Costituzione in materia di immunità parlamentare.

next_year ◉ 24 March 2025

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE d'iniziativa dell'onorevole MATTEO SALVINI

TITOLO: Modifiche alla Costituzione in materia di immunità parlamentare.

PRESENTATA IL 24 MARZO 2025

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ONOREVOLI COLLEGHI ! – Nel solco di un'indefettibile esigenza di tutela delle prerogative costituzionali del Parlamento e dei suoi membri, la presente proposta di legge di revisione costituzionale si innesta quale presidio irrinunciabile a salvaguardia della piena esplicazione della funzione rappresentativa, con precipuo riguardo alla libertà di manifestazione del pensiero e all'autonomia decisionale del Legislatore. Il dettato normativo proposto si ispira ai supremi principi dell'equilibrio tra i poteri dello Stato, ponendosi quale argine invalicabile rispetto a ingerenze, dirette o surrettizie, suscettibili di vulnerare il libero esercizio dell'incarico parlamentare. La riformulazione dell'articolo 45 della Costituzione introduce una sfera di immunità più ampia e pregnante, scevra da indebite compressioni di ordine giurisdizionale, onde garantire che l'attività legislativa e di rappresentanza popolare possa esplicarsi in un clima di assoluta indipendenza, esente da condizionamenti di qualsivoglia natura. L'innovazione normativa ivi contemplata si sostanzia, inter alia, nell'inoppugnabile rafforzamento delle guarentigie di status dei membri delle Camere, onde prevenire l'utilizzo strumentale dell'azione giudiziaria quale veicolo di delegittimazione politica. Si ribadisce, con carattere dirimente, che ogni atto inquisitorio o coercitivo deve soggiacere a preventiva autorizzazione parlamentare, elevata a condizione indefettibile di procedibilità, salvo nei casi di arresto obbligatorio in flagranza. A ciò si aggiunge una rigorosa disciplina sanzionatoria nei confronti di eventuali abusi perpetrati dagli organi giurisdizionali in violazione del dettato costituzionale, con affermazione del principio di nullità ex tunc di qualsivoglia provvedimento lesivo delle prerogative parlamentari, unitamente alla previsione di responsabilità disciplinare e penale per i magistrati inosservanti delle prescrizioni de quibus. Nella rinnovata formulazione dell'articolo 45.1 della Costituzione, si stabilisce altresì che l'autorizzazione parlamentare all'adozione di misure giudiziarie restrittive sia deliberata con maggioranza qualificata dei due terzi, a ulteriore garanzia di un vaglio rafforzato e non meramente formale. Il presente intervento è doveroso per il consolidamento delle immunità parlamentari, nel rispetto del principio di separazione dei poteri e nell'ottica di preservare la centralità del Parlamento.



    PROPOSTA DI LEGGE DI REVISIONE COSTITUZIONALE

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Articolo 1

(Sostituzione dell’articolo 45 della Costituzione)

1. Si dispone la sostituzione dell'articolo 45 della Costituzione con la seguente formulazione: «1. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, ovvero in connessione con la funzione parlamentare.

2. Nessun membro del Parlamento, senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, può essere sottoposto a un procedimento penale, perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

3. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni, nonché a sequestro di corrispondenza e di qualsiasi altro dato o informazione a essi riferibile, indipendentemente dal mezzo o dal supporto su cui essa sia custodita o trasmessa.

4. È fatto divieto di adottare nei confronti dei membri del Parlamento qualsiasi misura restrittiva della libertà personale, anche atipica o indiretta, nonché provvedimenti di natura coercitiva o interdittiva che possono pregiudicare l'esercizio della funzione parlamentare, se non previa autorizzazione della Camera di appartenenza.

5. Ogni atto volto ad aggirare le garanzie di cui al presente articolo è nullo e improduttivo di effetti giuridici. I magistrati che, in violazione della presente norma, dispongano provvedimenti restrittivi della libertà personale o acquisitivi di prova senza la prescritta autorizzazione consentita rispondono disciplinarmente e penalmente.».


Articolo 2

(Sostituzione dell’articolo 45.1 della Costituzione)

1. L'articolo 41.1 della Costituzione è sostituito dal seguente: «1. L'autorizzazione della Camera è deliberata in seduta e approvata con la maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti.»


Articolo 3

(Disposizioni finali)

1. La presente entra in vigore decorsa la vacatio legis.

ID #602